RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI IMOLA –

POSTICIPO ACCENSIONE IMPIANTI AL 2 NOVEMBRE 2022

Dichiarazione del sindaco Marco Panieri:

“Viste le temperature di questi giorni, è una scelta che si può compiere con buonsenso e senza preoccupazione. Infatti rappresenta un tassello ulteriore per un quadro di risparmio energetico non indifferente nella fase che stiamo attraversando oggi e, inoltre, l’ordinanza rafforza l’attenzione dell’amministrazione per la tutela e la qualità dell’aria respirata. Perché  gli impianti termici a uso civile costituiscono una rilevante, anche se non la principale, fonte di emissioni elementi di inquinanti atmosferici”.

nell’ordinanza si chiarisce, altresì, che il posticipo dell’accesione degli impianti avviene,

“fatti salvi ulteriori provvedimenti in caso di rilevanti variazioni meteorologiche”.

L’ORDINANZA

OGGETTO: RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A
COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI IMOLA –
POSTICIPO ACCENSIONE IMPIANTI AL 2 NOVEMBRE 2022

IL SINDACO

VISTI:

  • l’art. 4 del DPR n. 74 del 2013 che individua i limiti di esercizio degli impianti termici per la
    climatizzazione invernale;
  • il Regolamento della Regione Emilia Romagna n. 1 del 03/04/2017 e s.m.i., di attuazione delle
    disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti
    termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici;
    PRESO ATTO che il Comune di Imola è inserito nella zona climatica E dell’art. 4 del predetto DPR n.
    74 del 2013, e ciò comporta un orario massimo di funzionamento di 14 ore giornaliere nel periodo tra
    il 15 di ottobre e il 15 di aprile;
    DATO ATTO che l’art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e l’art. 12 comma 8 del predetto regolamento
    regionale n. 1/2017, attribuiscono ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o
    diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici,
    nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;
    VISTI:
  • il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022, che prevede, al fine
    dell’abbattimento dei consumi di gas naturale, l’introduzione di limiti di temperatura, di ore
    giornaliere di accensione, e di durata del periodo di riscaldamento;
  • il regolamento UE 2022/1369 del Consiglio del 05/08/2022, che prevede la riduzione volontaria
    della domanda di gas naturale del 15% nel prossimo inverno;
  • il D.M. n. 383 del 6/10/2022, che riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti
    termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall’art. 4 del
    DPR n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore
    giornaliere nel periodo tra il 22 ottobre e il 7 aprile;
    CONSIDERATO che il predetto impianto normativo rende evidente che l’ordinamento nazionale ed
    europeo in materia di impianti termici e di utilizzo di gas sono volti alla massima riduzione possibile
    dei consumi di gas naturale e della relativa domanda, e che un’ulteriore riduzione del periodo di
    esercizio degli impianti termici è conforme alla ratio delle norme e del sistema;
    CONSIDERATO altresì che:

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e
successive modificazioni ed integrazioni.

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  • le temperature registrate in Imola dalle stazioni meteorologiche di ARPA Emilia-Romagna sono al
    di sopra della media stagionale;
  • il Comune di Imola è sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e
    della qualità dell’aria e ha approvato il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima
    (PAESC) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 262 del 23.12.2021;
  • gli impianti termici a uso civile rappresentano un’importante, anche se non la principale, fonte di
    emissioni di inquinanti atmosferici locali;
    RITENUTO che le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all’art. 5 del DPR n.
    74 del 2013 e art. 12 comma 8 del regolamento regionale n. 1/2017 e giustifichino una riduzione del
    periodo di esercizio mediante posticipo dell’accensione degli impianti, fatti salvi ulteriori
    provvedimenti in caso di rilevanti variazioni meteorologiche;
    Tutto ciò premesso

ORDINA

la riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento,
posticipando l’accensione al 02/11/2022.
La presente ordinanza non si applica:
a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a
ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate
in stabili condominiali;
c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze
tecnologiche o di produzione.

ORDINA ALTRESI’

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della
presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
La presente ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Imola
Avverso il presente provvedimento è esperibile:

  • ricorso avanti al T.A.R. dell’Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente
    provvedimento all’Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs 104 del 2 luglio 2010 e
    successive modifiche e/o integrazioni;
  • oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120
    giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio.