L'Altra Imola
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Liste d’attesa, c’è il diritto al rimborso se non viene garantita la visita

C’è il diritto alla visita privata se i tempi delle liste d’attesa non rispettano i tempi massimi: “L’assistito può richiedere che venga resa nell’attività libero professionale, con obbligo di rimborso del costo nel caso in cui il Servizio sanitario nazionale non riesca a garantire la visita entro 30 giorni”


Aziende sanitarie e mancato rispetto dei tempi massimi previsti nell’erogare una prestazione medica? Il decreto legislativo 124 del 29 Aprile 1998 prevede che il malato possa rivolgersi al privato chiedendo successivamente al SSN il rimborso delle spese sostenute.

Questo dovrebbe – almeno in teoria- sempre essere applicato quando il pubblico si rivolge al CUP, sentendosi dire che la data per effettuare un esame è molto distante da quella in cui avrebbe diritto per la patologia di cui si soffre. E ovviamente, anche quando le liste d’attesa risultano “chiuse” o “bloccate”.
Ci chiediamo dunque se anche l’Ausl di Imola e le altre aziende Sanitarie della Regione Emilia Romagna applichino questa importante Legge.

Come è stato chiarito anche da Federconsumatori, l’assistito può chiedere che la prestazione venga svolta nell’ambito dell’attività libero professionale intramoenia e avrà sempre diritto al rimborso delle spese sostenute.

COME AVERE IL RIMBORSO

Per poter richiedere il rimborso occorre, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore, inviare una apposita richiesta indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda di riferimento.
In questo modo il costo dell’attività della libera professione intramoenia sarà a carico dell’azienda sanitaria di appartenenza.


MOBILITA’ SANITARIA IN UNIONE EUROPEA

È importante sottolineare che i pazienti hanno anche la possibilità di sfruttare la direttiva 2011/24/UE, recepita dall’Italia con il Decreto Legislativo n. 38 del 4 marzo 2014, che garantisce il diritto alla mobilità sanitaria all’interno dell’Unione Europea.

Questo permette ai cittadini di ricevere cure mediche in un altro Stato membro e di ottenere il rimborso delle spese sostenute, secondo le regole del paese di residenza.

Come funziona la direttiva 2011/24/UE

La direttiva consente ai pazienti di accedere a cure mediche in un altro Stato membro dell’UE, anche se non è strettamente necessario per motivi di salute immediati. Il paziente può richiedere il rimborso delle spese sostenute per il trattamento ricevuto all’estero, fino all’importo che sarebbe stato coperto dal sistema sanitario nazionale del proprio paese.

Vantaggi della direttiva

Questo approccio offre ai pazienti una maggiore flessibilità nell’accesso alle cure mediche, riducendo i tempi di attesa e consentendo loro di scegliere il luogo e il momento più adatti per ricevere trattamenti specifici.

Leggi e tutela della salute dei cittadini

Le leggi in questione sono state approvate in ossequio ai dettami costituzionali che prevedono l’esercizio del diritto e della tutela della salute dei cittadini.

L’articolo 32 prevede infatti che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

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