Nella serata del 31 dicembre 2023, a partire dalle ore 22, si terrà l’evento denominato “Spettacolo Piromusicale di Capodanno 2023/2024”, presso la Rocca Sforzesca, in P.zza Giovanni Dalle Bande Nere, per i festeggiamenti di Capodanno con i tradizionali fuochi d’artificio, che richiameranno nelle vie interessate un notevole
afflusso di pubblico; In concomitanza con manifestazioni pubbliche, è tradizionalmente diffusa l’abitudine di consumare, in luoghi aperti, bevande normalmente contenute in lattine e bottiglie di vetro, che vengono poi abbandonate, con la conseguenza di possibili rischi per l’incolumità pubblica derivanti da uso improprio delle bottiglie e delle lattine e dalla
presenza di cocci di vetro nelle aree delle manifestazioni stesse;
PRESO ATTO della richiesta del Dirigente del Commissariato della Polizia di Stato di Imola, al fine di salvaguardare la sicurezza delle persone e delle cose, di vietare con apposita ordinanza, nelle aree interessate dalla manifestazione, quanto segue:
l’introduzione e la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro ed in lattine, nonché l’utilizzo di contenitori in vetro o lattine;
− l’utilizzo di articoli pirotecnici di qualsiasi tipologia, ad eccezione di quelli utilizzati dagli organizzatori dell’evento;
− l’utilizzo di droni, di qualsiasi tipo e peso, e lanterne volanti;
− l’utilizzo di strumenti di autodifesa che nebulizzano qualsiasi principio attivo;

RITENUTO pertanto necessario adottare un provvedimento contenente le misure preventive proposte, che possano evitare situazioni pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica durante lo svolgimento della manifestazione in oggetto;
VALUTATA l’opportunità di interdire l’utilizzo di articoli pirotecnici di qualsiasi tipologia anche all’interno del centro storico cittadino, tenuto conto che in tale area si prevede un notevole afflusso di persone;
RILEVATO che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile e urgente per prevenire comportamenti capaci di turbare l’ordine e la sicurezza pubblica e per salvaguardare l’incolumità delle persone e degli altri
beni o interessi giuridicamente tutelati;
VISTI:
− gli artt. 7 bis, 50 c.5 e 54 c.4 del Decreto Legislativo n.267 del 18 Agosto 2000 e successive
modificazioni;
− il Decreto Legge 20/02/2017 n.14 convertito con modificazioni nella Legge 18 Aprile 2017;
− la legge n.689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni;
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e
successive modificazioni ed integrazioni.
DATO ATTO che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto di Bologna;
Su proposta del responsabile del procedimento, Dott. Daniele Brighi;
ORDINA
dalle ore 22:00 del 31/12/2023 alle ore 02:00 del 01/01/2024, nelle seguenti vie e piazze:
− Piazzale Giovanni dalle Bande Nere;
− Viale Caterina Sforza;
− Via Saffi, compreso il tratto interno;
− Via Saragozza;
− Via Corialto;
− Via Giuseppe Garibaldi;
− Via Fratelli Bandiera;
− Via IX Febbraio;
− Via Giovanni da Imola;
l’adozione dei seguenti provvedimenti:
a) divieto di vendita per asporto e somministrazione di qualsiasi tipo di bevande, anche analcoliche, in contenitori di vetro e lattine (è consentita la vendita per asporto e la somministrazione in contenitori di plastica);
b) divieto di introduzione ed utilizzo dei seguenti oggetti o materiali:
1.bottiglie e bicchieri in vetro, o lattine;
2.articoli pirotecnici di qualsiasi tipologia, ad eccezione di quelli utilizzati dagli organizzatori dell’evento;
3.droni, di qualsiasi tipo e peso, nonché lanterne volanti e similari;
4.strumenti di autodifesa che nebulizzano qualsiasi principio attivo;
c) di estendere il divieto di utilizzo di articoli pirotecnici di qualsiasi tipologia a tutto il centro storico cittadino.
DISPONE
La sorveglianza dell’area della manifestazione, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni impartite, da parte degli organizzatori, nonché delle forze dell’ordine;
L’inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00, fatta salva l’applicazione delle norme penali.
All’accertamento della violazione di quanto disposto dalla presente ordinanza, consegue il sequestro cautelare degli oggetti
vietati dal presente atto, ai sensi dell’art. 13 della legge 689/1981, a cui potrà seguire la restituzione al legittimo
proprietario, al termine della manifestazione, ai sensi dell’art. 19 comma 2, della predetta legge, oppure il provvedimento di
confisca, se disposta obbligatoriamente da altre norme.
Si dispone la pubblicazione all’albo pretorio comunale, sul sito internet del comune e l’invio a tutte le forze dell’ordine
presenti sul territorio comunale per i controlli di competenza.
Contro il presente atto è ammesso ricorso al Prefetto oppure, in alternativa, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi
del D.Lgs. 104/2010, rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla data di pubblicazione.
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare i provvedimenti contenuti nel presente atto.