MULTE CON AUTOVELOX SU VIALE DELLA COOPERAZIONE: “In generale,sembra ci siano diversi problemi per le modalità con cui vengono rilevate queste sanzioni. Il primo, con un pregio giuridico minore, è dato dall’inopportunità di utilizzare segnaletica fissa durante la predisposizione di un servizio di accertamento della velocità temporaneo. E’ ovviamente scarsamente efficace la segnalazione dell’accertamento se esiste perennemente contrariamente all’accertamento effettivo.

I ricorsi al Giudice di Pace, secondo Luca Morini (Casa del Consumatore) nello specifico caso degli autovelox installati su Viale della Cooperazione “restano ad abbondante discrezionalità decisionale da parte del Giudice di Pace investito dell’opposizione” – spiega – “l’art.200 C.d.s sancisce la regola generale della contestazione immediata“.

1) Fuori dai casi di cui all’articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quanto è possibile, deve essere immediatamente contestata.
2) Dell’avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite.
Il comma secondo è espressione dell’Art 24 della costituzione, il diritto di difesa, il quale è principio supremo dell’ordinamento costituzionale italiano al punto da costituire limite all’ingresso anche delle norme internazionali del nostro ordinamento.



Dunque “all’art 201 comma bis si trova l’elenco, non esaustivo dei motivi per il mancato fermo” – fa sapere Morini – “fermo restando quanto indicato nel comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:

a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;
g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico di merci, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate o con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo regolamento sono definite le condizioni per l’installazione e l’esercizio dei dispositivi di controllo, al fine di consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all’interno ed in uscita nelle corsie, strade, aree e zone di cui al periodo precedente, nonché il controllo della durata di permanenza all’interno delle medesime zone;
g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento;
g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell’obbligo dell’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l’identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall’elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (1)

1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1.
Predeterminarne uno “oggettiva difficoltà di fermare i veicoli (TUTTI) in un dato tratto di strada, appare in aperta e predeterminata violazione di quella norma espressione a sua volta di un principio costituzionale insopprimibile